Statuto ESEM-CPT
ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Costituzione, sede, durata ed ambito di competenza
Ai sensi
dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra
Assimpredil Ance, Associazione
delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza
e Brianza, aderente all’Associazione nazionale costruttori
edili (ANCE), e
la Feneal-UIL, la
Filca-CISL e la Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza, aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e
Fillea-CGIL, è stato costituito l’Ente bilaterale paritetico
territoriale unificato per la
formazione e la sicurezza per l’industria edilizia
ed affini delle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza,
denominato ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA, di
seguito per brevità ESEM-CPT.
L’Ente è lo strumento per il perseguimento, nelle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dei
fini istituzionali previsti
dali’Atto Costitutivo e dal
presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati
tra l’A.N.C.E. e le
Federazioni nazionali dei
lavoratori (Feneal-UIL, Filca-
CISL e Fillea-CGIL), nonché tra
Assimpredil Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province
di Milano, Lodi,
Monza e Brianza,
nell’ambito della
formazione e della sicurezza.
ESEM-CPT negli stessi
ambiti della formazione e della
sicurezza, è altresì
strumento di
attuazione dei
contratti collettivi di lavoro
per i dipendenti delle imprese
edili ad affini e degli
accordi nazionali e territoriali sottoscritti
dalle Organizzazioni Sindacali
nazionali e territoriali
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e dalle Associazioni
datoriali nazionali e territoriali maggiormente rappresentative dell’artigianato e delle
cooperative, fatto salvo quanto disposto
al successivo comma.
Qualora i contratti e gli accordi nazionali
o territoriali di cui al
comma che precede riguardino istituti non
previsti dalla regolamentazione nazionale tra
ANCE e Federazione dei lavoratori (Feneal - Filca
- Fillea) ovvero non
previsti dai contratti
collettivi ed accordi
territoriali sottoscritti da
Assimpredil Ance e da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province
di Milano, Lodi, Monza e
Brianza, la loro attuazione da parte di ESEM-CPT, avverrà solo
previa intesa con quest’ultime Parti sociali territoriali.
L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo
paritetico di cui all’art. 2, del Decreto
legislativo n.
81/2008 e s.m.i. e
svolge le funzioni di cui all’art. 51 del medesimo decreto.
Le norme di costituzione e le norme statutarie di ESEM-CPT
sono stabilite esclusivamente da Assimpredil Ance e
da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL
delle province di Milano,
Lodi, Monza e Brianza, nel rispetto
delle previsioni dei contratti
collettivi e degli accordi
stipulati a livello nazionale tra
ANCE e Federazione dei lavoratori
(Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL).
L’Ente non ha
scopo di lucro e
non può distribuire anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la sua vita.
ESEM-CPT ha sede in
Milano, via Newton n 3, e svolge
la propria attività nel territorio delle province Milano, Lodi, Monza e Brianza.
La sua durata è indeterminata nel tempo.
Art. 2
Rappresentanza legale
La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 3
Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in
edilizia
ESEM-CPT fa parte del
Sistema Bilaterale delle Costruzioni (S.B.C.),
secondo quanto previsto dai contratti ed accordi
collettivi stipulati tra l’A.N.C.E. e le
Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.
Nelle more della costituzione
dell’S.B.C. ad opera delle Organizzazioni nazionali indicate
al comma che precede, l’Ente sarà coordinato per la formazione dal F0Rl\.1EDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali
e per la sicurezza e salute
dalla CNCPT e dai
suoi coordinamenti regionali.
ESEM-CPT verrà inserito nell’apposito Albo degli Enti
bilaterali di settore.
ESEM-CPT mantiene
tutti i requisiti,
già in capo
ad ESEM, necessari
per l’accreditamento dell’ente
presso la Regione Lombardia in materia di servizi formativi e di servizi per il
lavoro.
ESEM-CPT si
impegna ad attuare le disposizioni previste dai Ccnl di settore inerenti gli ambiti di competenza deli ‘Ente stesso, secondo
quanto previsto dall’Atto Costitutivo e dal
presente Statuto, e a dare
seguito nel proprio tenitorio agli
indirizzi generali e alle linee guide
operativi emanati dagli Enti nazionali di riferimento, sopra citati.
Art. 4 Scopi statutari
L’Ente, nell’area
della formazione, ha per fini istituzionali
la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, nel proprio ambito
territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i nuovi
entrati nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione,
riqualificazione, specializzazione,
aggiornamento e
ricollocazione per gli
addetti al settore
delle costruzioni, anche
successivamente alla perdita involontaria
del loro posto di lavoro, secondo
le esigenze del mercato del lavoro,
dando impulso alla formazione professionale
come mezzo essenziale per lo sviluppo della
professionalità degli addetti
al settore delle
costruzioni al fine
di acquisire, migliorare, perfezionare
ed riqualificare le
loro capacità professionali ed
aumentare il loro rendimento
nella produzione.
Pertanto l’Ente progetta,
programma e gestisce
le attività di
formazione professionale nelle
province di Milano, Lodi e Monza Brianza, in relazione alla domanda di formazione proveniente dal settore delle costruzioni, nel rispetto
dei parametri per i costi della
formazione di volta in volta stabiliti dai contratti collettivi
ed accordi nazionali tra Ance e
le Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL,
Filca-CISL e Fillea-CGIL e
stabiliti dai contratti
collettivi e accordi territoriali tra Assimpredil
Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL
e Fillea-CGIL delle
province di Milano, Lodi, Monza e
Brianza.
All’uopo l’Ente
sviluppa ogni attività di ricerca e di promozione ed ogni iniziativa utile allo scopo.
L’Ente eroga i servizi per il lavoro.
All’Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla
c.d. Borsa Lavoro dell’Edilizia, quale
strumento di facilitazione
dell’incontro tra domanda
e offerta di
lavoro nel settore
delle costruzioni, nell’ambito del sistema costituito a tal fine dai
contratti ed accordi collettivi stipulati tra
l’A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL,
Filca-CISL e Fillea-CGIL.
L’Ente può fornire consulenze e servizi alle imprese in
materia di formazione professionale degli addetti, nonché accogliere incarichi
dalle imprese per l’organizzazione di attività formative specifiche.
L’Ente cura i rapporti con la Regione Lombardia, altri Enti
pubblici ovvero Enti privati, le Organizzazioni degli imprenditori
e dei lavoratori, le imprese e le
istituzioni di formazione. L’ente è
altresì accreditato presso la Regione Lombardia
per i servizi formativi e i servizi al lavoro e garantisce la
sussistenza dei requisiti per mantenere tale accreditamento.
L’Ente potrà, previo preventivo accordo delle Parti sociali
territoriali costituenti, inoltre, erogare percorsi formativi per ogni altra
figura inserita nella filiera del settore (artigiani, liberi professionisti
iscritti ad albi professionali, etc.), secondo le esigenze del mercato del
lavoro dell’edilizia, anche con riferimento a tutti gli aspetti relativi
all’infortunistica e all’igiene del lavoro, conformemente a quanto previsto dalla
legislazione vigente e dal presente Statuto.
L’Ente, nell’area
della sicurezza, ha per scopo di contribuire all’attuazione delle
disposizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni, alla salute ed igiene
del lavoro ed in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti
e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative. L’Ente sviluppa servizi di supporto a imprese e
lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria. Nei luoghi
di lavoro rientranti nei territori
di competenza, effettua
visite tecniche finalizzate
a supportare le
imprese nell’individuazione
di soluzioni tecniche ed
organizzative dirette a garantire e migliorare la salute
e sicurezza sul lavoro: il numero delle visite in cantiere non potrà
essere inferiore al parametro individuato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali
di cui al Ccnl 1°luglio 2014 e s.m.i.
L’Ente svolge
l’attività di asseverazione per le
imprese edili ai sensi dei Decreti Legislativi n.
231/2001 e n. 81/2008 e s.m.i., secondo
le procedure stabilite dal
Sistema Bilaterale delle
Costruzioni nazionale, con il rilascio del relativo
attestato.
L’Ente organizza ed attua attività di formazione
specifica ed integrata per la
sicurezza, nel rispetto dei parametri
per i costi di volta in volta stabiliti dagli accordi nazionali tra Ance e le
Federazioni nazionali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL e da
quelli territoriali tra Assimpredil Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL
delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Può svolgere, su richiesta delle imprese, attività di
consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, organizzando
anche attività formative
specifiche su richiesta
delle imprese stesse, secondo le indicazioni fomite dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ente
ed in conformità con gli orientamenti decisi dal Sistema Bilaterale
delle Costruzioni a livello nazionale.
Svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui
all’art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, nonché ogni attività prevista dal
d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni di pertinenza,
compatibili con le finalità dell’Ente.
Le attività
dell’Ente nelle due aree operative, formazione e sicurezza, sono
strettamente integrate tra di loro.
Per la loro realizzazione l’Ente potrà attivare in proprio o
con la collaborazione di Enti pubblici o privati e aziende,
attività di ricerca
e sviluppo e
successivo trasferimento tecnologico
nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore, ai fini della
perseguimento e mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche.
L’Ente può sviluppare
ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, anche attraverso progetti
sperimentali, su indicazione delle Parti sociali territoriali costituenti, in
materia di formazione e sicurezza.
Art. 5 Strumenti
per l’attività dell’Ente
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente
articolo, l’Ente si avvale:
- della propria struttura
tecnica;
- eventualmente anche delle altre strutture paritetiche
costituite ai sensi del vigente Ceni dell’edilizia, stipulato tra le parti
sociali nazionali di cui all’art. 1, comma 1;
- previo accordo tra
le Parti sociali territoriali
costituenti, di Enti pubblici
o Enti privati competenti in materia.
ESEM-CPT adotta il
Codice Etico degli Enti bilaterali di
cui al Protocollo nazionale sugli
Organismi Bilaterali del 1°luglio 2014.
TITOLO II -
ENTRATE, USCITE E PATRIMONIO
Art. 6 Entrate
Le entrate dell’Ente sono costituite da:
a) contributi stabiliti
dai contratti e
dagli accordi collettivi
stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1 e,
nell’ambito di questi, dai contratti e dagli accordi collettivi territoriali
stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle
province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui
alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di
liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e
straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Unione Europea, Ministeri,
Pubbliche Amministrazioni, Enti
Pubblici, anche locali, Enti Privati nazionali ed
internazionali; finanziamenti della Regione Lombardia connessi alle attività di
ente accreditato nello svolgimento dei servizi formativi e dei servizi al
lavoro;
f) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio
e da eventuali partecipazioni in società
ed enti;
g) entrate derivanti da
compensi per la gestione di servizi e per eventuali prestazioni rese a
terzi, a termini dello Statuto.
I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo
dovranno assicurare la piena realizzazione degli scopi affidati ad
entrambe le aree di cui all’art. 4, e
saranno equamente ripartiti, per
garantire la promozione paritetica delle aree stesse, nel rispetto dei
parametri stabiliti dal Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al Ceni l
o luglio 2014 e s.m.i.
Art.7 Prelevamenti
e spese
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione o il
movimento di fondi dell’Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente
e Vice Presidente.
Art. 8 Patrimonio
sociale
Il patrimonio dell’Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in
proprietà dell’Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a
formare speciali riserve di accantonamenti; c) dalle somme che per qualsiasi
titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare
nel patrimonio dell’Ente.
TITOLO III - ORGANI
DELL’ENTE
Art.9 Elenco degli Organi
Sono organi dell’Ente:
il Presidente
il Vice Presidente
il Comitato di Presidenza
il Consiglio di Amministrazione
il Collegio dei Sindaci Revisori -Revisore unico
Gli organi dell’Ente sono vincolati ad applicare gli accordi
nazionali di indirizzo per l’Ente stipulati tra A.N.C.E. e Federazioni
nazionali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea- CGIL, ad applicare
quelli territoriali conclusi tra Assimpredil Ance e Feneal-UIL, Filca-CISL e
Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e a non assumere
decisioni in contrasto con gli stessi.
Art. 10 Gratuità
delle cariche
Tutte le cariche negli organi dell’Ente, con eccezione del Collegio, dei Sindaci
Revisori o del
Revisore unico, sono a titolo gratuito.
Eventuali diverse pattuizioni sono inopponibili all’Ente.
Art.11
Consiglio di amministrazione
a) Composizione
L’Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico
composto di n. 12 membri nominati
rispettivamente:
n. 6 (sei) da Assimpredil Ance, la quale si riserva peraltro
di stipulare eventuali specifici accordi con Organizzazioni
territoriali datoriali artigiane maggiormente rappresentative delle province
di competenza del ESEM-CPT, aderenti
alle rispettive Organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative, al
fine di delegare
a dette Organizzazioni territoriali
la nomina di n. 1 (un)
membro, di quelli di competenza di Assimpredil
Ance;
n. 6 (sei) congiuntamente da Feneal-UIL,
Filca-CISL e Fillea-CGIL delle provmce
di
Milano, Lodi, Monza e Brianza, di cui all’art. 1 comma 1.
b) Durata
dell’incarico
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere
riconfermati.
E’ data facoltà alle Organizzazioni designanti di sostituire
i membri, per qualunque
causa, anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i
membri del Consiglio
di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte
consecutive non partecipino alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per
qualunque causa, prima della scadenza
del Consiglio restano in carica
fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
c) Attribuzioni del
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio prowede
all’amministrazione e alla gestione
dell’Ente compiendo tutti
gli atti necessari al raggiungimento
degli scopi statutari.
Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i
seguenti compiti:
l) amministrare il contributo contrattuale
delle province di competenza, ed ogni altra entrata e il patrimonio
dell’Ente, e, in particolare, deliberare sull’impiego dei mezzi
finanziari e delle entrate e sui singoli
capitoli di spesa;
2) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite e il bilancio
consuntivo dell’Ente, su proposta
del Comitato di Presidenza;
2 bis) sottoporre il bilancio consuntivo al vaglio di una
Società di certificazione;
3) approvare
preventivamente tutti i contratti
che obblighino l’Ente per valori
omnicomprensivi superiori a euro
150.000 (centocinquantamila), ivi
compresi, a titolo esemplificativo, oneri finanziari, legali, clausole penali
in ipotesi di inadempimento o recesso, polizze assicurative, etc.;
4) curare e
promuovere l’impiego dei
mezzi finanziari e
delle entrate dell’Ente
per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente
Statuto;
5) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell’attività
dell’Ente, nel
quale sono inseriti
i programmi da svolgere
delle attività formative
e per la
sicurezza, con i relativi costi.
Tale piano sarà predisposto,
tenendo conto degli
orientamenti del mercato del lavoro
e dei fabbisogni di
formazione rilevati
territorialmente, sulla base delle
disponibilità finanziarie dell’esercizio; esso sarà portato a conoscenza delle Parti
sociali territoriali costituenti prima della sua
approvazione. Una volta approvato dal Consiglio
di Amministrazione il piano sarà trasmesso all’S.B.C., se costituito,
ovvero, nelle more, agli Organismi
nazionali di coordinamento FORMEDIL
e CNCPT;
6) nominare
eventualmente, fra i membri
del Consiglio di
Amministrazione, un delegato di
espressione datoriale
e un delegato di espressione sindacale,
per ciascuna delle due aree di
cui all’art. 4 del presente Statuto;
7) assegnare alle due aree di competenza dell’Ente i budget annuali fino a
concorrenza dei quali
i Consiglieri
delegati, ave nominati,
sono tenuti a sviluppare
le attività proprie delle
aree di rispettiva
competenza, come definite nel piano
generale, ai sensi del successivo art.
16;
8) richiedere ai
Consiglieri delegati di cui
al punto 6), ave nominati,
una relazione periodica sull’attività svolta, al fine di
verificarne la congruità rispetto ai
compiti affidati;
9) curare ogni altro
adempimento posto a carico dell’Ente
dai contratti ed
accordi collettivi nazionali e
territoriali di cui sia tenuto all’applicazione, secondo quanto indicato
all’art. 1;
10) accordare pegni,
comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni,
postergazioni, cancellazioni
d’ogni sorta nei pubblici
registri ipotecari censuari
in quelli del Debito Pubblico,
con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità
anche per la rinuncia ad ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti,
recederne e rinunciare
agli atti; appellare
ed accettare giuramenti,
nominare procuratori speciali ed eleggere domicilio, acquistare, vendere e costruire
immobili;
11) promuovere i provvedimenti amministrativi e
giudiziari ritenuti idonei
per il buon
funzionamento
dell’Ente;
12) deliberare, su
proposta del Comitato
di Presidenza, l’organigramma e
l’organico del personale;
13) assumere e licenziare il personale dell’Ente, su
proposta del Comitato di Presidenza;
14) incaricare tecnici e consulenti, su proposta del
Comitato di Presidenza;
15) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le
iniziative che valgano a raggiungere
i fini istituzionali;
16) nominare il Direttore, su proposta del Comitato di
Presidenza.
d) Convocazioni
Il Consiglio di ammmistrazione si riunisce
ordinariamente una volta a
bimestre e straordinariamente
ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri
del Consiglio di
Amministrazione o dal Collegio
dei Sindaci Revisori/Revisore Unico.
La convocazione del
Consiglio di amministrazione è fatta
mediante avviso scritto, anche tramite
Posta Elettronica Certificata, da recapitarsi almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la
riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti
all’ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la
convocazione potrà essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio
di amministrazione partecipa di norma
il Direttore, con funzioni di
Segretario e senza diritto di voto.
e) Deliberazioni
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è
necessaria la presenza di 9 dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese con almeno 8 voti favorevoli.
Delle adunanze viene redatto verbale ad opera del
Direttore, in veste di Segretario. Il
verbale è
approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto
dal Presidente e dal Vicepresidente.
Art.12 Presidente,
Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati da
Assimpredil Ance assume, su designazione
della stessa Organizzazione, la
carica di Presidente ed
uno dei rappresentanti nominati da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle
province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza assume,
su designazione congiunta
delle stesse Organizzazioni, la carica
di Vicepresidente.
Spetta al Presidente:
a) rappresentare
l’Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
b)
sovraintendere all’applicazione
del presente Statuto, promuovere la
convocazione ordinaria e straordinaria
del Consiglio di amministrazione
e presiederne le adunanze.
Il Presidente ha la firma sociale, nei limiti dei poteri
attribuitigli in sede di delibere
adottate dal
Consiglio di amministrazione.
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente
ed il Vicepresidente possono
delegare per iscritto
le funzioni, in
parte o integralmente, in
caso di impedimento
temporaneo, ad altro
membro del Consiglio
di
amministrazione fra
quelli designati, rispettivamente, da
Assimpredil Ance e
dalle Organizzazioni dei
lavoratori costituenti Feneal-Ull..,
Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato
di presidenza.
Il Presidente,
come specificato all’art.
2 del presente
Statuto, ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Il Comitato di presidenza
è delegato dal Consiglio di amministrazione a:
a) curare l’attuazione delle
deliberazioni del Consiglio
di amministrazione, seguendone l’esecuzione;
b) proporre al
Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività dell’Ente;
c) intrattenere
rapporti con terzi a nome dell’Ente;
d) proporre al
Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore;
e) proporre al
Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e eventuali
consulenti;
f) predisporre il
piano previsionale delle entrate e delle
uscite, nonché il bilancio consuntivo,
da
presentare al Consiglio
di amministrazione per l’approvazione;
g)
sovraintendere al lavoro dei
Consiglieri delegati di cui al
successivo art. 16, ove nominati.
h) sottoporre al
Consiglio di Amministrazione l’organigramma e
l’organico del personale, nonché eventuali modifiche degli
stessi, su proposta del Direttore;
i) proporre al
Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, assunzioni e licenziamenti.
j) gestire sulla
base delle delibere
del Consiglio di
amministrazione le risorse
finanziarie dell’Ente con firma congiunta.
Per la durata
del Comitato di
presidenza valgono le disposizioni previste
dall’art. 11 per il
Consiglio di amministrazione.
Art.13 Revisore
unico - Collegio dei sindaci revisori
L’Ente si avvale di un
Revisore unico ovvero di un Collegio dei sindaci revisori.
Composizione
Il Revisore unico è
designato da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori Feneal-UIL,
Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano,
Lodi, Monza e Brianza, in accordo
tra loro, e deve essere iscritto
nel ruolo dei Revisori
Ufficiali dei Conti o nell’Albo
dei revisori contabili.
In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale
competente per
ubicazione deli’Ente, ad istanza di una delle parti.
Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri
effettivi designati rispettivamente: uno da Assimpredil Ance, uno dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi, Monza e
Brianza in accordo tra loro, ed il
terzo, che presiede il Collegio, di comune
accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali costituenti di
cui all’articolo 1 comma 1.
In mancanza dell’accordo sul Presidente del Collegio, la sua
designazione è fatta dal Presidente del Tribunale competente per ubicazione dell‘Ente, ad istanza di una delle parti.
I membri del Collegio sindacale così designati devono essere
scelti tra gli iscritti nell’Albo dei
ragionieri collegiati o nell’Albo dei revisori contabili oppure nell’Albo dei
dottori commercialisti. Il Presidente del
collegio deve essere
iscritto nel ruolo
dei Revisori Ufficiali
dei Conti o nell’Albo dei revisori contabili.
Il Collegio dei
sindaci revisori si
riunisce ordinariamente una
volta al semestre ed
ogni
qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo
ritenga opportuno ovvero quando uno dei
Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
a) Compensi
Al Revisore unico o
ai Sindaci effettivi è corrisposto
un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in
anno dal Consiglio di amministrazione in
sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
b) Durata
Il Revisore unico o i Sindaci durano in carica un triennio e
possono essere riconfermati.
c) Attribuzioni
Il Revisore unico o i Sindaci revisori esercitano le
attribuzioni e hanno i doveri di cui
agli artt.
2403, 2404 e 2407, 2409 bis del Codice Civile, in quanto
applicabili.
Essi devono riferire subito
al Consiglio di amministrazione le eventuali
irregolarità riscontrate durante
l’esercizio delle loro mansioni.
Il Revisore unico o il Collegio dei
sindaci revisori esamina
i bilanci consuntivi dell’Ente
per
controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Il Revisore unico o i Sindaci revisori partecipano alle
riunioni del Consiglio di
amministrazione senza voto deliberativo.
TITOLO IV-
PERSONALE E BILANCI
Art.14 Direttore
Il Direttore è nominato dal
Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Comitato
di
Presidenza, all’infuori
del Consiglio di amministrazione stesso,
esclusivamente sulla base di titoli, esperienze professionali e
competenze idonei.
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del
Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell’Ente, svolgendo, inoltre,
i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione
delle delibere del Consiglio di amministrazione.
Il Direttore è il capo del personale ed è responsabile degli
uffici dell’Ente, da lui diretto ed
organizzato sulla base delle direttive ricevute. In
particolare:
a) predispone l’organigramma e
l’organico del personale,
da sottoporre al
Comitato di
Presidenza, per la successiva delibera ad opera del
Consiglio di amministrazione
b) organizza e dirige
il personale dell’Ente, sovraintende e
vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi,
adotta i provvedimenti disciplinari conservativi relativi
al personale, riferendone al Comitato di Presidenza e al
Consiglio di amministrazione.
c) coadiuva il
Comitato di presidenza nella predisposizione del piano generale dell’attività
dell’Ente;
d) cura l’attuazione del piano generale dell’attività
dell’Ente approvato dal Consiglio di amministrazione;
e) sulla base
degli indirizzi del
Comitato di presidenza, cura i
rapporti con il
territorio, favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal
piano generale delle attività;
f) partecipa senza
diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da
Segretario con il compito di redigerne i verbali; se richiesto, assiste alle
riunioni del Comitato di Presidenza.
Le eventuali ulteriori attribuzioni e il trattamento
economico del Direttore sono stabiliti
dal
Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di
Presidenza.
Art. 15 Personale
dell’Ente e criteri di assunzione
L’assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio
di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il
Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di
professionalità.
Al personale
dell’Ente deve essere
assicurato un trattamento
conforme al Ccnl
vigente
dell’edilizia o al Ccnl per la formazione professionale ed
alle normative di legge.
Il trattamento economico e normativa del personale dell’Ente
è stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del Direttore, nell’ambito
delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.
In ogni caso le retribuzioni del personale non potranno
superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati
dal Ccnl del settore edile o dal Ccnl per la formazione professionale ove
richiesto.
Quanto al Direttore, l’inquadramento prescelto potrà essere
fino a quello di dirigente, con la
relativa retribuzione.
Art. 16 Consiglieri delegati per le attività di
formazione e sicurezza
Per il perseguimento dei propri fini, ESEM-CPT può avvalersi di quattro Consiglieri
delegati, e precisamente un delegato di espressione datoriale e un delegato di
espressione sindacale, per ciascuna delle due aree di cui all’art. 4 del presente Statuto.
I Consiglieri delegati per le attività di formazione e
sicurezza sono nominati tra i membri del
Consiglio di amministrazione dell’Ente.
I Consiglieri delegati propongono al Consiglio di
amministrazione azioni idonee al perseguimento degli scopi propri delle
rispettive aree di competenza, al fine di contribuire alla elaborazione del
piano generale delle attività dell’Ente da parte del Consiglio di amministrazione
stesso.
I Consiglieri delegati sviluppano le
iniziative approvate nel
piano generale delle
attività,
nell’ambito del
budget assegnato a
ciascuna area e
fissato annualmente dal
Consiglio di amministrazione, in
sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
Secondo la periodicità
richiesta dal Consiglio
di Amministrazione i
Consiglieri delegati presentano
al Consiglio di Amministrazione stesso
una relazione sull’attività svolta, al fine di verificarne la congruità
con gli scopi e con i costi stimati.
Art.17 Obbligo di
riservatezza
I membri del Consiglio di amministrazione e i Consiglieri
delegati per le attività di formazione e sicurezza e ogni altra persona che
partecipi alle riunioni degli Organi dell1Ente, nonché i tecnici ed il
personale dell’Ente medesimo, sono
tenuti a rispettare l’obbligo di
riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento di incarichi e
mansioni e a non divulgarle a terzi, se non per gli adempimenti di legge.
Art. 18
Amministrazione
L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti
i fondi di pertinenza dell’Ente spettano al Consiglio di amministrazione.
I singoli atti amministrativi dell’Ente
concernenti l1erogazione delle
spese, l’incasso dei
contributi, il loro
movimento e le
relative operazioni di
banca devono essere
sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, nel
rispetto delle delibere del Consiglio di amministrazione.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati
esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo
modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.
In relazione alla finalità dell’Ente, non a scopo di lucro,
viene fatto in particolare:
a) divieto di
distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’Ente;
b) obbligo di
devolvere il patrimonio dell’Ente, che è di norma indivisibile per tutta la
durata dell’Ente, solo in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad
altra organizzazione, creata/e in favore della categoria edile con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità,
indicata concordemente dalle Parti sociali territoriali costituenti, sentito
l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre
1996 n. 662.
Art.19 Esercizio
finanziario e bilanci
L’esercizio
finanziario dell’Ente ha
decorrenza dal 1° ottobre al
30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di
amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che
deve riportare in forma chiara e
precisa i risultati del
rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi
entro il31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è chiuso l’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato
il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo.
Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle
uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui
determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all’art. 1
comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per
ciascuna delle due aree istituzionali (formazione
e sicurezza). Il piano previsionale e il bilancio consuntivo
devono essere trasmessi
alle Parti sociali territoriali
costituenti di cui all’art. 1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla loro
approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e
applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’Ente e
comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività
formative ed in ambito di prevenzione e di sicurezza.
Il bilancio, in ogni
caso, dovrà essere
corredato di una
scheda tipo di
riclassificazione, predisposta dal Sistema bilaterale delle costruzioni
nazionale, con l’obiettivo di favorire la lettura dei dati contenuti nei
singoli bilanci per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio
nazionali.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio
consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - corredato dalle
relazioni del Revisore unico o del Collegio dei Sindaci revisori (se nominato),
del Presidente e della Società di certificazione, deve essere inviato al
Sistema bilaterale delle costruzioni nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio
finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e
delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione
economico finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato
per l’esercizio precedente.
Art. 20 Libri e
scritture contabili
Costituiscono libri e scritture contabili:
a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio
dei sindaci revisori.
Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture
amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all’attività dell’Ente,
comprese quelle relative alla rendicontazione dei finanziamenti pubblici regionali connessi all’accreditamento dell’ente
per i servizi formativi ed i servizi al lavoro.
Le scritture di cui al presente articolo devono essere
conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
TITOLO V-
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21
Liquidazione
La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo
tra Assimpredil Ance e Feneal-Ull.., Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza, sentito il parere delle rispettive
Organizzazioni nazionali cui esse aderiscono.
Nell’ipotesi di messa
in liquidazione, le
Organizzazioni di cui
al comma precedente provvederanno d’intesa alla
nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi 30 giorni dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale
competente per la circoscrizione territoriale in cui ha sede
l’Ente, ad istanza di una delle parti.
Le Organizzazioni di cui al precedente comma 1 determinano,
all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti del o dei liquidatori
e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione creata in favore
della categoria edile con
finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità, indicata
concordemente dalle odierne parti sociali territoriali costituenti, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Art. 22 Modifiche
dello Statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate da Assimpredil
Ance e da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL delle province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza, quali Parti costituenti
di cui all’art. 1 comma 1, su indicazione del Consiglio di amministrazione
dell’Ente, sentito il parere tecnico delle rispettive Organizzazioni nazionali
cui esse aderiscono/ degli Organismi nazionali.
Art. 23
Controversie
Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e
l’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni
territoriali di cui all’art. 1 comma 1.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è
rimessa alle rispettive Organizzazioni nazionali cui esse aderiscono, che
decidono in via definitiva.
Art. 24 Norma di
rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in
quanto applicabili, le norme di legge in
vigore.